Il presente intervento si focalizza, seppure brevemente, sulla normativa attuale in tema di divieto di licenziamento.

È un fatto noto che il blocco dei licenziamenti è stato introdotto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), che all’art. 46 disponeva la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo ed un blocco per tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per la durata di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), ossia fino al 16 maggio 2020.

Con il c.d. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), entrato in vigore il 19 maggio, il blocco è stato prorogato a complessivi cinque mesi, fino al 17 agosto 2020 (art. 83).

Si ricorda che tra la scadenza del primo blocco (16 maggio) e l’entrata in vigore del secondo (19 maggio) vi è stato un breve lasso di tempo – di due giorni – nel corso del quale in linea teorica i datori di lavoro avrebbero potuto procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Il quadro è tuttavia mutato per effetto del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ribattezzato più comunemente Decreto Agosto.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza epidemiologica non si è fatto più riferimento a un termine fisso per il blocco dei licenziamenti (rispettivamente 16 maggio e 17 agosto di quest’anno) quanto piuttosto ad un termine mobile legato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Agosto da parte del datore di lavoro e quindi variabile a seconda di come viene utilizzata la Cassa Integrazione Covid o l’Esonero Contributivo (quest’ultimo non ancora operativo perché in attesa del placet della Commissione Europea), così come disciplinati dagli artt. 1 e 3 del Decreto 104.

Sostanzialmente, per le aziende che usano interamente la Cassa Covid di cui all’art. 1 del Decreto Agosto per 18 settimane consecutive dal 13 luglio 2020 (prima data utile per l’accesso alla Cassa Integrazione) il divieto di licenziamento dovrebbe venire meno il 15 novembre 2020. La durata massima del divieto, invece, coincide con il termine finale di operatività della Cassa, vale a dire il 31 dicembre 2020.

Anche per le aziende che optano per lo Sgravio Contributivo di cui all’art. 3 del Decreto, il blocco dei licenziamenti cade in base a quando ne esauriscono l'importo massimo (in ogni caso non prima del 15 novembre), ferma la durata massima del divieto fino a fine anno.

Si assiste quindi a un termine di efficacia del divieto in parola variabile tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2020.

Si è scatenato, al riguardo, un forte dibattito tra chi sosteneva che il blocco dei licenziamenti non potesse riguardare le aziende intenzionate a procedere ad una ristrutturazione aziendale non dipendente dalla situazione COVID-19 – e quindi del tutto estranea a questa –, le quali, sulla base di una lettura a contrario dell’art. 1 del Decreto, non avrebbero la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, e chi, invece, riteneva ancora vigente un divieto di licenziamento generalizzato (nei termini suddetti), anche semplicemente in base a come è rubricata la disposizione dell’art. 14 del Decreto 104: “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.

Pur riconoscendo spunti interessanti in entrambe le tesi, riteniamo anzitutto opportuno che le aziende assumano un atteggiamento improntato alla massima prudenza, soprattutto alla luce degli effetti dei licenziamenti nulli, intimati in violazione dei divieti di legge e, nella specie, della disposizione di cui all’art. 14 del Decreto Agosto.

Ciò premesso, va osservato che l’Ispettorato del Lavoro (INL), con una nota del 16 settembre u.s., ha precisato, senza in ogni caso chiarire in toto la questione, come il divieto di licenziamento sembri operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il platfond di ore di Cassa Integrazione disponibili e ciò “sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione”, sposando di fatto la tesi del divieto generalizzato.

Pare quindi che, anche per le aziende che non abbiano necessità di accedere agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 previsti dal Decreto Agosto, i licenziamenti siano bloccati sino al 31 dicembre 2020.

In considerazione di quanto precede, visto anche quanto indicato dall’INL, allo stato attuale non possiamo che consigliare alle imprese di soprassedere, seppure per poche settimane, all’avvio di procedure di licenziamento collettivo o licenziamento per GMO, facendo quindi ricorso appieno agli strumenti introdotti dal Decreto in commento (Cassa Integrazione Covid o Esonero Contributivo).

Avv. Kathrin Platter e Avv. Julian Daniel