La stampa parla di noi – 16.09.2021

Zeitungsausschnitt aus der Dolomiten vom 16. September 2021 mit dem Titel: ‚Schulen waren zu unrecht zu‘. Der Artikel berichtet über ein Urteil des Bozner Verwaltungsgerichts zu den Corona-bedingten Schulschließungen in Südtirols sogenannten ‚roten Gemeinden‘ im Frühjahr 2021. Obwohl ein Rekurs formal als unzulässig erklärt wurde, kritisieren die Richter im Urteil die damaligen Maßnahmen der Landesregierung als unverhältnismäßig und unzureichend begründet. Es habe keine angemessene Abwägung gesundheitlicher und bildungspolitischer Interessen stattgefunden. Abgebildet ist ein leeres Klassenzimmer mit Holzstühlen und Tafel.

Il TAR di Bolzano riconosce che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, all’epoca disposta dal Presidente della Giunta provinciale per il periodo intercorrente dal 22 al 28 febbraio 2021 al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, era da ritenersi illegittima.

Con sentenza n. 36/2021 del 1° settembre 2021, infatti, il Tribunale Amministrativo si è pronunciato positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza del nostro Studio, in persona del sottoscritto – da alcuni genitori i cui figli frequentano le scuole interessate dalla chiusura.

Il ricorso presentato dal nostro Studio poggiava su una pluralità di motivi di impugnazione, tra cui – sotto l’aspetto sostanziale – la violazione di diritti costituzionalmente garantiti facenti capo agli alunni, nonché – sotto l’aspetto prettamente formale – il difetto di competenza legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di istruzione, l’incompatibilità con la normativa statale emergenziale allora vigente (la quale, a sua volta, prevedeva l’attività didattica in presenza), il mancato interpello della Commissione degli esperti appositamente istituita, il difetto di istruttoria in merito alle gravi ripercussioni della didattica digitale sullo sviluppo cognitivo degli alunni e, più in generale, la mancanza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente quale quella oggetto di impugnazione.

Il TAR di Bolzano ha condiviso le suesposte doglianze e ha statuito che “il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato fondato”, salvo, ovviamente, dichiararlo improcedibile in quanto l’ordinanza impugnata, medio tempore, ha esaurito la propria efficacia.

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