Alla luce della complessa situazione sanitaria legata al coronavirus (COVID-19), molti esercizi commerciali e ristoratori stanno scoprendo la possibilità della consegna a domicilio o l’e-commerce come valide alternative alla vendita tradizionale presso le proprie sedi. In ogni caso, sia chi sta raccogliendo le prime esperienze con il commercio a distanza, sia chi disponeva già in precedenza di una piattaforma per le vendite a distanza, deve essere cosciente dei profondi cambiamenti normativi dovuti all’emergenza sanitaria che sta affrontando il Paese.

Innanzitutto appare opportuno chiarire che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”), come già gli analoghi decreti precedenti, prevede che ogni tipologia di prodotto possa continuare ad essere venduta regolarmente via internet e attraverso gli altri canali telematici. Non vi sono, quindi, restrizioni per quanto riguarda la tipologia di merce che possa essere venduta a distanza; ugualmente, non è prevista alcuna restrizione per la circolazione dei corrieri sul territorio nazionale. Ciò significa che la vendita può avvenire regolarmente con consegna effettuata al cliente da parte di terzi.

L’alternativa, rilevante soprattutto nel settore della ristorazione, consiste nella possibilità per i venditori di consegnare direttamente al domicilio dei clienti. Si tratta di un’opportunità importante, ma che pone una serie di questioni di non poco conto.

In linea generale, il trasporto delle merci che un’impresa può vendere in base al proprio codice di attività può essere di per sé considerata quale vera e propria esigenza lavorativa, ragione per cui, pur in presenza delle attuali limitazioni agli spostamenti delle persone, dovrebbe in tal senso concretizzarsi una deroga al divieto di spostamento, sia all’interno che all’esterno del Comune di esercizio dell’attività dell’imprenditore, ai fini della consegna.

Allo stato, quindi, non sembrano sussistere specifiche restrizioni di natura generale in ordine alla possibilità di consegna – diretta o tramite una c.d. piattaforma – delle merci al domicilio dei clienti, salvo previsioni diverse da parte degli enti locali competenti, i quali hanno disciplinato la materia, nei limiti delle proprie competenze, in maniera spesso differente. Mentre, ad esempio, la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che la consegna al domicilio del cliente è consentita senza alcun limite all’interno e all’esterno della regione Lombardia, altri enti locali, come la Regione Campania, hanno vietato tout court la consegna a domicilio dei prodotti di ristorazione.

Quanto alla Provincia Autonoma di Bolzano, quest’ultima si è mostrata incline a favorire il servizio di home delivery e non ha adottato provvedimenti limitativi o restrittivi in tal senso.

Premesso che, anche in carenza di interventi restrittivi locali, alcuni importanti soggetti economici si sono parzialmente autolimitati (v. ad esempio il gigante dell’e-commerce Amazon), in generale non si può che consigliare di agire comunque in modo assolutamente prudente e di consultare, pertanto, un avvocato o le forze dell’ordine in caso di minima incertezza in proposito, anche perché il quadro normativo è in continuo mutamento e comunque onde evitare possibili sanzioni. Nei casi di consegna a domicilio al di fuori dall’ambito provinciale o regionale, o comunque di consegna in luoghi che si trovino a distanze significative dalla sede dell’impresa, la soluzione più sicura resta quella di utilizzare un servizio di corriere autorizzato al trasporto delle merci.

È evidente, in ogni caso, che chi, nei limiti sopraindicati, svolga attività di consegna a domicilio di merci e si sposti in ordine alle proprie esigenze di prelievo e consegna dei prodotti, dovrà comunque essere sempre munito di apposita autodichiarazione, nella quale specificamente indicherà, se richiesto, la natura e i dettagli dell’esigenza lavorativa in questione. Altrettanto evidente, inoltre, è che chi effettua la consegna dovrà comunque prendere le adeguate precauzioni al momento del confezionamento, del trasporto e della consegna stessa, il tutto altresì nel pieno rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge in caso di prodotti alimentari e simili.

Oltre al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali un ulteriore protocollo che stabilisce le misure da adottare per ridurre il rischio di infezione da coronavirus: in tal senso, chi effettua consegne ha l’obbligo, ove possibile, di lasciare il pacco fuori dalla porta; inoltre, viene meno in ogni caso l’obbligo di firma da parte di chi ha ricevuto il prodotto. È poi previsto che, in tutte le situazioni in cui non sia possibile il recapito a distanza, ogni attività debba comunque svolgersi nel rispetto della distanza sociale di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con contestuale obbligo di indossare mascherina e guanti.

Come segnala la Camera di Commercio di Bolzano, è importante tenere presente, da ultimo, che la semplice consegna a domicilio non richiede un’ulteriore dichiarazione presso il Registro delle Imprese, al contrario di quanto è previsto per il commercio online e per la vendita per corrispondenza che eventualmente comportino l’attribuzione di un incarico di consegna ad un corriere, attività che sono invece da considerarsi quali forme particolari di vendita e necessitano, pertanto, di una apposita registrazione. Anche a tale riguardo, per quanto concerne le questioni riguardanti l’eventuale dichiarazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, così come la classificazione della propria attività, è necessaria una specifica valutazione da parte di un professionista qualificato.

Quanto sopra esposto costituisce un sunto non esaustivo  di alcuni aspetti del quadro normativo attuale. Per informazioni più dettagliate siamo sempre a Vostra disposizione.

Avv. Andrea Colorio e Dott.ssa Anna Tomasi